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European Accessibility Act 2025: il tuo sito è senza barriere?

26 maggio 2025

7 minuti di lettura

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Dal 28 giugno entra in vigore anche in Italia la norma che mira a rendere accessibili alle disabilità i prodotti e i servizi digitali in area UE. Ecco chi (e come) deve adeguare il proprio sito web.

Uno standard unico a livello europeo, per rendere i siti inclusivi e senza barriere nella consultazione. Dal prossimo 28 giugno entra in vigore il Decreto Legislativo n. 82/2022, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/882, meglio nota come European Accessibility Act (EEA)

L’obiettivo? Rendere più accessibili una serie di prodotti e servizi digitali a tutti i cittadini dell’Unione Europea, inclusi quelli con disabilità.

Quali sono i prodotti e servizi coinvolti?

Il provvedimento introduce anche in Italia requisiti obbligatori di accessibilità digitale per una serie di prodotti e servizi, tra cui:

  • Siti web e app mobili
  • Servizi di e-commerce
  • Sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori 
  • Servizi di trasporto passeggeri
  • Servizi di biglietteria elettronica
  • Servizi di comunicazione elettronica
  • Servizi bancari online
  • Terminali self-service (es. Totem, Bancomat)
  • Media audiovisivi (es. Piattaforme di streaming)

Il riferimento, già noto agli addetti ai lavori, sono le WCAG 2.1 livello AA e la norma europea EN 301 549, che in sostanza definiscono le regole valide universamente per rendere i contenuti web più facili da usare. Ma se prima questi parametri erano soltanto “buone pratiche” adesso diventano obbligatori per legge per molte aziende.

Chi è obbligato ad adeguarsi?

L’European Accessibility Act è obbligatorio per tutte le imprese pubbliche e private che offrono prodotti e servizi erogati digitalmente ai consumatori nell’UE. Tutte le aziende sono fortemente invitate ad adeguarsi, ma esiste un’eccezione per le microimprese che forniscono servizi.

Secondo la normativa UE, si definisce “microimpresa” un’azienda che:

  • Ha meno di 10 dipendenti, e
  • Ha un fatturato annuo o bilancio totale non superiore a 2 milioni di euro

⚠️ ATTENZIONE: l’esenzione vale solo per i servizi digitali, non per i prodotti digitali venduti o sviluppati. In altre parole, se un’azienda sviluppa o vende prodotti che rientrano tra quelli coinvolti dall’European Accessibility Act potrebbe non essere esente dall’adeguamento, anche se è una microimpresa, e dover quindi rispettare i requisiti di accessibilità per i suoi prodotti.

Come devono essere adeguati i siti web?

I siti web dovranno essere progettati o aggiornati per garantire:

  • Testi alternativi per immagini e contenuti non testuali
  • Navigazione da tastiera e supporto per tecnologie assistive
  • Contrasto adeguato tra testo e sfondo
  • Struttura semantica chiara (intestazioni, elenchi, ruoli ARIA)
  • Form accessibili, con etichette e messaggi di errore comprensibili
axera european accessibility act

Cosa rischia chi non si adegua?

Ignorare i requisiti di accessibilità non espone solo a sanzioni in caso di verifiche, ma comporta anche rischi concreti sul piano pratico e reputazionale. Un sito o servizio non accessibile può generare reclami da parte degli utenti, specialmente da chi si trova in condizione di disabilità o fragilità. Questo può tradursi in una perdita di fiducia da parte del pubblico e in un danno d’immagine difficile da recuperare.

Inoltre, molte gare pubbliche e bandi di finanziamento richiedono la conformità ai criteri di accessibilità: non essere in regola può comportare l’esclusione automatica da queste opportunità. Anche dal punto di vista commerciale, trascurare l’accessibilità significa lasciare fuori una parte di utenti e clienti potenziali, oggi sempre più attenti all’inclusività digitale.

Va detto però che questi aspetti, pur importanti, sono secondari rispetto alla responsabilità etica e sociale che ogni azienda ha nel rendere i propri servizi fruibili da tutti. L’accessibilità non è solo una norma da rispettare, ma un valore: significa costruire un digitale più equo, inclusivo e umano.

Esenzioni per “onere sproporzionato”

Oltre alle microimprese, anche le aziende più strutturate possono essere esentate parzialmente o temporaneamente dagli obblighi del European Accessibility Act, a patto però di dimostrare che l’adeguamento comporterebbe un onere sproporzionato.

Il caso si verifica quando l’adeguamento ai requisiti di accessibilità è decisamente troppo impegnativo rispetto a:

  • I benefici che ne derivano per le persone con disabilità
  • Le risorse e dimensioni dell’impresa
  • Il costo dell’adattamento

Questa valutazione va però motivata e documentata accuratamente. Non si tratta di un’autocertificazione: serve una valutazione formale, coerente con i criteri indicati nell’Allegato V del decreto.

Inoltre, l’esenzione non è permanente: deve essere riesaminata periodicamente, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica.

Il nostro consiglio? Non considerare questa clausola come una “scappatoia”: l’onere della prova è a carico dell’impresa e ogni esenzione può essere oggetto di verifica da parte delle autorità competenti. Meglio valutare l’adeguamento graduale, magari con una roadmap sostenibile, piuttosto che esporsi al rischio di non conformità.

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  • Ri-progettare o aggiornare l’interfaccia per conformarsi agli standard
  • Offrire consulenza continua per restare allineati con la normativa
  • Formare il team interno sulla produzione di contenuti accessibili

L’EAA non è solo una normativa da rispettare, ma un’occasione per rendere il digitale più inclusivo, aumentare l’usabilità e perché no, anche raggiungere un pubblico più ampio.

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